La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789 (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) è un testo giuridico elaborato nel corso della prima fase della Rivoluzione francese, contenente una solenne elencazione di diritti fondamentali dell'individuo e del cittadino. È stata emanata il mercoledì 26 agosto del 1789, basandosi sulla Dichiarazione d'indipendenza americana.
Tale documento ha ispirato numerose carte costituzionali e il suo contenuto ha rappresentato uno dei più alti riconoscimenti della libertà e dignità umana.
Gran parte del contenuto della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è confluito infatti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dalle Nazioni Unite venerdì 10 dicembre 1948.
Contiene in tutto, oltre al Preambolo, 17 articoli:
Articolo
primo. Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le
distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
2.
Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e
imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la
sicurezza, e la resistenza all’oppressione.
3.
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun
corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente
da essa.
4.
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così,
l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo non ha confini se non quelli
che assicurano agli altri membri della società il godimento dei medesimi
diritti. Questi confini non possono essere determinati che dalla Legge.
5.
La Legge non ha
diritto di vietare se non le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è
vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a
fare ciò che essa non ordina.
6.
La Legge è
l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di
concorrere di persona, o mediante loro rappresentanti, alla sua formazione.
Essa deve essere la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti
i cittadini essendo eguali ai suoi occhi, sono egualmente ammessi a tutte le
dignità, posizioni ed impieghi pubblici, secondo la loro capacità, e senza
altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti.
7.
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi
determinati dalla Legge, e secondo le forme che essa ha prescritto. Coloro che
sollecitano, spediscono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari, debbono
essere puniti; ma ogni cittadino chiamato o arrestato in virtù della Legge,
deve obbedire istantaneamente: egli si rende colpevole se oppone resistenza.
8.
la Legge non
deve stabilire se non pene strettamente ed evidentemente necessarie, e nessuno
può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata
anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
9.
Poiché ogni uomo si presume innocente finché non sia stato dichiarato
colpevole, se si sia giudicato indispensabile arrestarlo ogni rigore che non
sarà necessario per assicurarsi della sua persona dev’essere severamente
represso dalla Legge.
10.
Nessuno dev’essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la
loro manifestazione non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.
11.
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più
preziosi dell’uomo: tutti i cittadini possono dunque parlare, scrivere,
stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi
determinati dalla Legge.
12.
La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino necessita di una forza
pubblica; questa forza è dunque istituita a vantaggio di tutti, e non per
l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
13.
Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell’amministrazione,
una contribuzione comune è indispensabile: essa dev’essere egualmente ripartita
fra tutti i cittadini, in ragione delle loro facoltà.
14.
Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante
loro rappresentanti, la necessità della contribuzione pubblica, di consentirla
liberamente, di seguirne l’impiego e di determinarne la quantità, la
ripartizione, l’esazione e la durata.
15.
La società ha il diritto di chieder conto a tutti gli agenti pubblici della loro
amministrazione.
16.
Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la
separazione dei poteri fissata, non ha una Costituzione.
17.
Poiché la proprietà è un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne
privato, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga
in modo evidente, e sotto la condizione di una giusta e previa indennità.
le tavole originali della Dichiarazione del 1789 esposte nel Museo Carnavalet di Parigi |
Perchè questo documento è così importante nella storia occidentale?
Innanzitutto perchè viene dichiarato
solennemente il principio di uguaglianza
tra tutti gli esseri umani (art. 1)con l'elencazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo cui deve
essere improntata l'azione delle associazioni politiche (art. 2), che vengono
individuati in:
1. libertà
della persona ,
2. proprietà
(diritto "inviolabile e sacro" secondo l'art. 17),
3. sicurezza,
4. resistenza
all'oppressione.
Un altro pilastro dalla
Dichiarazione è il principio di sovranità democratica (art.
3), che prevede che "il principio di
ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione". Questa
enunciazione non era all'epoca per nulla ovvia, in quanto i sovrani, secondo il
legittimismo dell' Ancien Regime
regnavano per diritto divino.
Gli articoli 4 e 5 si premurano
invece di delineare i limiti dei diritti appena elencati, sancendo che
l'esercizio di un diritto non può
nuocere ad un diritto altrui e che la legge può limitare questi diritti solo
nel caso in cui nocciano alla società. Questa fiducia nella bontà della legge
manifestata in modo corretta dalla volontà della maggioranza degli eletti
nell'organo legislativo rappresentante la volontà
generale dei cittadini, rispondeva principalmente all'esigenza rousseauiana di dare solide basi all'ordinamento per
il suo buon funzionamento.
La parte centrale della
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino affronta invece il settore
cruciale dei rapporti tra cittadino e stato e recepisce numerosi principi
fondamentali del moderno diritto penale. Premesso che «la legge è l'espressione
della volontà generale» (art. 6), gli articoli 7 e 8 passano all'enunciazione
del principio di legalità in
materia penale, importantissima garanzia che ha per corollari l'irretroattività
e la determinatezza della legge penale, sottraendo quest'ultima alle competenze
del potere esecutivo (principio della riserva di legge e sostanziale riconoscimento del
principio illuministico della separazione dei poteri) (art.16). Infine è stabilito
l'altrettanto fondamentale principio della presunzione di innocenza
dell'imputato (art. 9).
Gli articoli 10 e 11 si occupano
delle libertà: in primo luogo quelle
di opinione e di espressione, e poi l'altrettanto fondamentale libertà di culto
(seppur con l'importante limitazione dell'ordine pubblico).
Tra le norme più egalitarie dal
punto di vista sociale troviamo l'art. 13, che stabilisce che tutti sono tenuti
a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva
(contrariamente alle norme dell'Ancien
Régime, che esentavano il clero dal pagamento delle imposte), e l'art. 6,
che scardinando l'antica suddivisione sociale nei tre Stati garantisce a tutti
i cittadini il diritto di ricoprire cariche pubbliche.
I LIMITI:
A questo proposito si
può notare che l'ispirazione della Dichiarazione è fortemente individualistica,
e che di conseguenza non vengono menzionati né la libertà di associazione e di
riunione, né il diritto di sciopero.
La Dichiarazione non contiene
nemmeno un esplicito riconoscimento della parità fra uomo e donna, che a rigore
sarebbe implicito nel principio di uguaglianza proclamato dall'articolo 1.
Tuttavia all'epoca la parità dei sessi era un concetto sconosciuto e perciò la
dizione dell'articolo 1 ("gli uomini") venne interpretata in senso
sfavorevole alle donne (escludendole, ad esempio, dal diritto di
voto).
La Dichiarazione venne poi
modificata e ampliata: nella Costituzione del 1793 (rinominata semplicemente
Dichiarazione del Diritti dell’Uomo) e poi nella Costituzione del 1795 (rinominata
Dichiarazione dei Diritti e dei Doveri dell'Uomo e del Cittadino). Queste
modifiche riflettono i cambiamenti di rotta dell'Assemblea legislativa
(influenza giacobina, vedere nello specifico gli artt. 33, 34, 35 che
sanciscono la definizione di oppressione e il diritto/dovere alla rivoluzione).
L'ultima versione conta 35 articoli.
con riferimenti alle Costituzioni e Carte dei diritti americana, italiana, dell'ONU
LA DICHIARAZIONE DEL 1789 video 3'
in questo breve video (3,37') si riassume
LA RIVOLUZIONE FRANCESE
IL RIEPILOGO GENERALE DELLA PROF
LE MAPPE DI DEBORAH SULLA RIVOLUZIONE FRANCESE
le mappe della rivoluzione, 8 minuti circa
LE COSTITUZIONI RIVOLUZIONARIE, IN SLIDES
IL PERIODO NAPOLEONICO E LE SUE COSTITUZIONI
OGGI:
LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, 1948
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