giovedì 7 gennaio 2016

la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino


La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789 (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) è un testo giuridico elaborato nel corso della prima fase della Rivoluzione francese, contenente una solenne elencazione di diritti fondamentali dell'individuo e del cittadino. È stata emanata il mercoledì 26 agosto del 1789, basandosi sulla Dichiarazione d'indipendenza americana.
Tale documento ha ispirato numerose carte costituzionali e il suo contenuto ha rappresentato uno dei più alti riconoscimenti della libertà e dignità umana.
Gran parte del contenuto della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è confluito infatti  nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dalle Nazioni Unite venerdì 10 dicembre 1948.



Contiene in tutto, oltre al Preambolo, 17 articoli:

Articolo primo. Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
2. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza, e la resistenza all’oppressione.
3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.
4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo non ha confini se non quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento dei medesimi diritti. Questi confini non possono essere determinati che dalla Legge.
5. La Legge non ha diritto di vietare se non le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
6. La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere di persona, o mediante loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo eguali ai suoi occhi, sono egualmente ammessi a tutte le dignità, posizioni ed impieghi pubblici, secondo la loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti.
7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme che essa ha prescritto. Coloro che sollecitano, spediscono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari, debbono essere puniti; ma ogni cittadino chiamato o arrestato in virtù della Legge, deve obbedire istantaneamente: egli si rende colpevole se oppone resistenza. 
8. la Legge non deve stabilire se non pene strettamente ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
9. Poiché ogni uomo si presume innocente finché non sia stato dichiarato colpevole, se si sia giudicato indispensabile arrestarlo ogni rigore che non sarà necessario per assicurarsi della sua persona dev’essere severamente represso dalla Legge.
10. Nessuno dev’essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.
11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo: tutti i cittadini possono dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
12. La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino necessita di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita a vantaggio di tutti, e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
13. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell’amministrazione, una contribuzione comune è indispensabile: essa dev’essere egualmente ripartita fra tutti i cittadini, in ragione delle loro facoltà.
14. Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante loro rappresentanti, la necessità della contribuzione pubblica, di consentirla liberamente, di seguirne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, l’esazione e la durata.
15. La società ha il diritto di chieder conto a tutti gli agenti pubblici della loro amministrazione.
16. Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri fissata, non ha una Costituzione.

17. Poiché la proprietà è un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in modo evidente, e sotto la condizione di una giusta e previa indennità.

le tavole originali della Dichiarazione del 1789 esposte nel Museo Carnavalet di Parigi

Perchè questo documento è così importante nella storia occidentale?

Innanzitutto perchè viene dichiarato solennemente il principio di uguaglianza tra tutti gli esseri umani (art. 1)con  l'elencazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo cui deve essere improntata l'azione delle associazioni politiche (art. 2), che vengono individuati in:
1. libertà della persona ,
2. proprietà (diritto "inviolabile e sacro" secondo l'art. 17),
3. sicurezza,
4. resistenza all'oppressione.

Un altro pilastro dalla Dichiarazione è il principio di sovranità democratica (art. 3), che prevede che "il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione". Questa enunciazione non era all'epoca per nulla ovvia, in quanto i sovrani, secondo il legittimismo dell' Ancien Regime regnavano per diritto divino.
Gli articoli 4 e 5 si premurano invece di delineare i limiti dei diritti appena elencati, sancendo che l'esercizio di un diritto non può nuocere ad un diritto altrui e che la legge può limitare questi diritti solo nel caso in cui nocciano alla società. Questa fiducia nella bontà della legge manifestata in modo corretta dalla volontà della maggioranza degli eletti nell'organo legislativo rappresentante la volontà generale dei cittadini, rispondeva principalmente all'esigenza rousseauiana di dare solide basi all'ordinamento per il suo buon funzionamento.
La parte centrale della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino affronta invece il settore cruciale dei rapporti tra cittadino e stato e recepisce numerosi principi fondamentali del moderno diritto penale. Premesso che «la legge è l'espressione della volontà generale» (art. 6), gli articoli 7 e 8 passano all'enunciazione del principio di legalità in materia penale, importantissima garanzia che ha per corollari l'irretroattività e la determinatezza della legge penale, sottraendo quest'ultima alle competenze del potere esecutivo (principio della riserva di legge e sostanziale riconoscimento del principio illuministico della separazione dei poteri) (art.16). Infine è stabilito l'altrettanto fondamentale principio della presunzione di innocenza dell'imputato (art. 9).
Gli articoli 10 e 11 si occupano delle libertà: in primo luogo quelle di opinione e di espressione, e poi l'altrettanto fondamentale libertà di culto (seppur con l'importante limitazione dell'ordine pubblico).
Tra le norme più egalitarie dal punto di vista sociale troviamo l'art. 13, che stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (contrariamente alle norme dell'Ancien Régime, che esentavano il clero dal pagamento delle imposte), e l'art. 6, che scardinando l'antica suddivisione sociale nei tre Stati garantisce a tutti i cittadini il diritto di ricoprire cariche pubbliche
I      LIMITI:
A questo proposito si può notare che l'ispirazione della Dichiarazione è fortemente individualistica, e che di conseguenza non vengono menzionati né la libertà di associazione e di riunione, né il diritto di sciopero.
La Dichiarazione non contiene nemmeno un esplicito riconoscimento della parità fra uomo e donna, che a rigore sarebbe implicito nel principio di uguaglianza proclamato dall'articolo 1. 
Tuttavia all'epoca la parità dei sessi era un concetto sconosciuto e perciò la dizione dell'articolo 1 ("gli uomini") venne interpretata in senso sfavorevole alle donne (escludendole, ad esempio, dal diritto di voto).
La Dichiarazione venne poi modificata e ampliata: nella Costituzione del 1793 (rinominata semplicemente Dichiarazione del Diritti dell’Uomo) e poi nella Costituzione del 1795 (rinominata Dichiarazione dei Diritti e dei Doveri dell'Uomo e del Cittadino). Queste modifiche riflettono i cambiamenti di rotta dell'Assemblea legislativa (influenza giacobina, vedere nello specifico gli artt. 33, 34, 35 che sanciscono la definizione di oppressione e il diritto/dovere alla rivoluzione). L'ultima versione conta 35 articoli.

                                                   IL TESTO INTEGRALE
con riferimenti alle  Costituzioni e Carte dei diritti americana, italiana, dell'ONU



LA DICHIARAZIONE DEL 1789    video 3'

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